Handbook_Volume III

164 2. Qualità ed elementi regolatori trambi, anche in relazione alle diverse fasi del processo di donazione. In considerazione della natura allogenica del prodotto, il rischio è soprattutto di natura immunologica, correlato alla diversità tra donatore e ricevente, e di natura infettiva, in relazione alla possibilità di trasmissione di agenti patogeni noti o meno. Il rischio può essere, inoltre, di tipo diretto, correlato alla presenza di condizioni o patologie la cui identificazione possa impattare direttamente sulla salute e sulla sicurezza del donatore, del ricevente o di entrambi, oppure indiretto, ossia correlato a condizioni fisiche o mentali che ne compromettano l’affidabilità nel percorso di donazione. La valutazione dell’idoneità del donatore è, quindi, un processo complesso, che richiede esperienza da parte di tutti i componenti del team, e, in alcuni casi, il ricorso a consulenze e valutazioni specialistiche, con lo scopo di identificare i rischi potenziali per donatore e ricevente, in relazione ai potenziali benefici della procedura trapiantologica. All’analisi delle caratteristiche di rischio, corrispondono criteri di esclusione del donatore, permanente o temporanea, I criteri vengono applicati diversamente in rapporto alla tipologia di donatore (familiare e/o da registro), alla fase del processo di selezione (arruolamento/work up, coincidenti nel caso del work up da familiare), alla luce delle evidenze scientifiche disponibili. In generale, i criteri di idoneità alla donazione di CSE midollari e periferiche sono stabiliti sulla base degli stessi criteri di selezione applicabili ai donatori di sangue e di emocomponenti, tenendo in considerazione la normativa trasfusionale e quella di cellule e tessuti, le indicazioni date dagli standard dell’IBMDR [4] e le linee guida promulgate dalle società scientifiche coinvolte. 2. Normativa Europea e Nazionale La Commissione Europea, nel corso degli anni, ha emanato direttive comunitarie per la definizione di requisiti di qualità e sicurezza di sangue ed emocomponenti, cellule e tessuti, ed organi, che i diversi Stati Membri hanno declinato in specifiche normative di riferimento. Le principali sono rappresentate dalla direttiva sul sangue (DE 2002/98/CE) e da quella su tessuti e cellule (DE 2004/23/CE). Esse stabiliscono requisiti di qualità e sicurezza per tutte le attività, dalla donazione all'applicazione sugli esseri umani. Per ciascuna di esse corrispondono, a livello nazionale, norme di recepimento. In particolare, la DE 2002/98/CE è stata recepita dal D. Lgs 261/2007, mentre la DE 2004/23/CE è stata recepita dal D. Lgs 191/2007. Le suddette DE sono state seguite da direttive tecniche. Nel sistema sangue, queste sono rappresentate dalla DE 2004/33/CE, recepita dal DD.MM. 2.XI.2015, dalla DE 2005/61/CE, recepita dal D. Lgs. 207/2007, e dalla DE 2005/62/CE, recepita dal D. Lgs. 208/2008. Nell’ambito delle normative relative alle cellule ed ai tessuti, le direttive tecniche sono la DE 2006/17/CE e la 2006/86/CE, entrambe recepite dal D. Lgs. 16/2010. L’European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM), pubblica, ed aggiorna con cadenza biennale, linee-guida per la qualità e sicurezza di tessuti e cellule per applicazione umana, giunte nel 2019 alla 4° edizione. Esse includono informazioni e riferimenti relativi alla valutazione del donatore ed alla biovigilanza di tessuti e cellule, incluse le CSE da midollo osseo e sangue periferico. Nel 2020, inoltre, il Consiglio d’Europa ha adottato una raccomandazione, la CM/Rec (2020) 6, che invita gli Stati membri a mettere in atto tutte le misure necessarie per proteggere la salute dei donatori di cellule progenitrici ematopoietiche. La legge n. 219/2005, legge quadro del sistema trasfusionale, che sancisce i principi basilari del sistema sangue, incluso il principio della donazione volontaria, anonima, e non remunerate del sangue e dei suoi componenti, ha stabilito, al comma 4 dell’articolo 3, la necessità di definire i protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue e emocomponenti, incluso il donatore di CSE, nonché le modalità di prelievo. Pertanto, i criteri di selezione del donatore di sangue, emocomponenti definiti dapprima con il DD.MM. del 3 marzo 2005, che recepiva la DE 33/2004, poi sostituito dal DD.MM. 2 XI 2015, sono stati applicati anche alla donazione di CSE. Solo successivamente la normativa di cellule e tessuti ha declinato alcune indicazioni aggiuntive proprie del donatore di CSE, che il citato decreto ha tenuto in considerazione. In particolare, l’articolo 13 ha introdotto il criterio della deroga all’applicazione stringente di alcuni criteri di selezione, in situazioni di necessità, a fronte di esigenze cliniche del paziente, nel pieno rispetto della salute del donatore. Tali criteri, tutt’ora in vigore, sono stati integralmente recepiti e adottati negli standard del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR). Nell’ambito del sistema cellule e tessuti, il D. Lgs 191/2007 dedica il 3° capo alla selezione e valutazione dei donatori, e sottolinea, all’articolo 28, la necessità della definizione di requisiti tecnici specifici in materia di selezione dei donatori di tessuti e cellule. Alla luce di tali premesse e in ragione delle evidenti differenze di approccio alla gestione del donatore di CSE (approccio rischio/beneficio) rispetto al donatore di sangue, è in corso di approvazione un documento relativo ai criteri di selezione del donatore di cellule staminali ematopoietiche, stilato da un gruppo di lavoro coordinato dal centro nazionale trapianti e dal centro nazionale sangue. Il recente Accordo Stato-Regioni n.49 maggio 2021, che sostituisce il precedente Accordo n. 1770 del 2003, stabilisce i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, e le linee guida di accreditamento dei programmi trapianto di CSE, in accordo con standard nazionali ed internazionali. Nell’ambito della gestione del donatore, in tutte le tipologie di trapianto, è stabilito dalle norme e dagli standard internazionalmente riconosciuti l’obbligo di segnalare gli eventi e le reazioni avverse gravi a carico del donatore nel percorso di donazione. A questo

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